IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  31  ottobre  1961,  n.  1836,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992  che  autorizza
l'istituzione del diploma stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  ottobre  1992,   riguardante:
"Modificazioni  all'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di diploma universitario in matematica";
  Viste le deliberazioni di approvazione delle  modifiche  statutarie
da parte del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche
e  naturali  dell'8 febbraio 1995, 5 aprile 1995 e 2 maggio 1995, del
senato  accademico  del  10  maggio   1995   e   del   consiglio   di
amministrazione del 18 maggio 1995;
  Visto  il  telex  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n.  2669  del  29  ottobre  1994  che
autorizza  l'istituzione  di diplomi universitari ex novo del caso in
cui non richiedano finanziamenti ministeriali e  che  siano  conformi
agli ordinamenti didattici nazionali;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i  decreti  indicati  in  premessa,  e'  ulteriormente
modificato nella parte relativa alla facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  con  l'inserimento dopo l'art. 108 dei seguenti
articoli con conseguente scorrimento della numerazione:
            CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATEMATICA
  Art. 109. - Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
  Art. 110. -  Il  corso  di  diploma  ha  lo  scopo  di  fornire  le
conoscenze  matematiche di base e la familiarita' con il ragionamento
matematico utili per lo svolgimento di  attivita'  che  impiegano  il
linguaggio  e  gli  strumenti  della matematica ed usufruibili per la
prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline  che
richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati
dalle  strutture  didattiche  potranno  prevedere  l'acquisizione  di
conoscenze per specifiche applicazioni della matematica.
  Art. 111. - L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio
con  i  relativi  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  i  moduli
didattici,  le  forme  di  tutorato,  le  prove  di valutazione della
preparazione degli studenti, la propedeuticita'  degli  insegnamenti,
il  riconoscimento  degli  insegnamenti seguiti presso altri corsi di
laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche  con
le  modalita'  previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341.
  Art. 112. -  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento
didattico  di  ateneo,  le  funzioni  delle  strutture didattiche, in
relazione al diploma in matematica, per gli  adempimenti  di  cui  al
precedente  comma,  sono  esercitate  dai  consigli  di  facolta' che
deliberano su proposta dei consigli di corso di laurea in matematica.
  Art. 113. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento  delle
strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione,
lo  statuto,  debbono  attenersi,  per  quanto  concerne  il  diploma
universitario in matematica alle direttive  indicate  nei  commi  che
seguono.
  Art.  114.  - Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi
prevede l'equivalente di otto annualita', per 960 ore complessive  di
lezioni  ed  esercitazioni.  Esso si articola in corsi annuali di 120
ore o moduli semestrali di 60 ore comprensive  di  esercitazioni.  Di
regola  ogni  corso  di  modulo  e'  accompagnato  da  esercitazioni.
L'organizzazione dei moduli semestrali dovra'  seguire  la  normativa
prevista  per  i  moduli  ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento
didattico, relativa al corso di laurea in matematica,  approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990.
  Art.  115.  -  I  piani  di  studio dovranno prevedere un numero di
insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente
ad  almeno   cinque   annualita',   scelti   all'interno   dell'"area
matematica" (tabella A).
  Art.  116.  -  I  piani  di  studio  dovranno  prevedere  che siano
soddisfatte le condizioni, indicate  nell'ordinamento  didattico  del
corso   di   laurea  in  matematica,  affinche'  il  diplomato  possa
iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioe'  il  superamento
di  prove  di  valutazione  del  profitto  per corso annuali o moduli
semestrali  equivalenti  complessivamente  a  quattro   esami   delle
discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica.
  Inoltre  almeno  tre di questi esami debbono riferirsi a discipline
dell'area  matematica  del  primo  anno  del  corso  di   laurea   in
matematica.
  Art. 117. - Tutti gli insegnamenti, tranne al piu' una annualita' o
due  moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree
indicate  nelle  tabelle  A   e   B   ed   appartenere   ai   settori
scientifico-disciplinari   previsti   dall'art.  14  della  legge  19
novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore  del  decreto
del   Presidente   della   Repubblica   che   definira'   i   settori
scientifico-disciplinari,  i  singoli  insegnamenti  indicati   nelle
tabelle  A  e  B,  potranno  essere sostituiti con insegnamenti dello
stesso contenuto presenti nell'ordinamento didattico dell'universita'
dove e' istituito il diploma.
  Art. 118. - I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione  da
parte  dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per
problemi di matematica. Queste competenze potranno  essere  acquisite
attraverso  gli  insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani
di studio (tabella A).  Tuttavia,  qualora  il  piano  di  studi  non
preveda,   a  questo  scopo,  almeno  un  modulo  semestrale  in  una
disciplina  della  sottoarea  analisi  numerica  o  della   sottoarea
informatica,  lo  studente dovra' superare una prova pratica nell'uso
dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione  relative
agli  insegnamenti  seguiti. Le modalita' per sostenere questa prova,
che non dara' luogo a  votazione,  sono  stabilite  dalla  competente
struttura didattica.
  Art.  119. - Per conseguire il diploma lo studente dovra' sostenere
al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione  nominata
secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente.
  Art.   120.   -  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  e  del
riconoscimento previsto dal comma  3  dell'art.  16  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in
matematica,  il  corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in
informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i  corsi  di  laurea
della  facolta' di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facolta'
di scienze  statistiche  demografiche  ed  attuariali.  Le  strutture
didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma
2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i
programmi  effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini
del conseguimento della laurea in matematica tutti  gli  insegnamenti
comuni  al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito
il diploma in matematica possono ottenere a domanda  l'iscrizione  al
terzo  anno  del  corso  di  laurea in matematica previa verifica che
siano ottemperate le condizioni di cui  al  precedente  comma  8.  Il
consiglio   di   corso   di   laurea  determinera'  le  modalita'  di
riconoscimento dei moduli semestrali.
  Art. 121. - Le strutture didattiche determineranno le modalita'  di
passaggio  degli  studenti  dal corso di diploma al corso di laurea e
viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che puo'
essere affidato ai tutori incaricati di seguire  individualmente  gli
studenti.
  Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo
stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.
                                                            TABELLA A
Area matematica:
  Sottoarea dell'algebra e della logica matematica:
   algebra;
   algebra lineare;
   logica matematica;
   matematica discreta.
  Sottoarea della geometria:
   geometria;
   geometria differenziale;
   matematica discreta.
  Sottoarea delle matematiche complementari:
   matematiche complementari;
   storia delle matematiche;
   didattica della matematica.
  Sottoarea dell'analisi matematica:
   analisi matematica;
   equazioni differenziali;
   metodi matematici per l'ingegneria.
  Sottoarea del calcolo delle probabilita' e statistica matematica:
   calcolo delle probabilita';
   calcolo delle probabilita' e statistica matematica;
   statistica matematica.
  Sottoarea della fisica matematica:
   equazioni differenziali della fisica matematica;
   meccanica razionale;
   metodi e modelli matematici per le applicazioni.
  Sottoarea dell'analisi numerica:
   analisi numerica;
   calcolo numerico;
   laboratorio di programmazione e calcolo;
   calcolo numerico e programmazione.
  Sottoarea dell'informatica:
   informatica generale;
   fondamenti di informatica;
   sistemi di elaborazione dell'informazione.
  Sottoarea della ricerca operativa:
   ricerca operativa;
   ottimizzazione;
   tecniche di simulazione.
                                                            TABELLA B
 Area della fisica:
   fisica;
   fisica generale.
 Area della statistica:
   statistica;
   statistica per la ricerca sperimentale;
   teoria dei campioni.
 Area della matematica finanziaria e attuariale:
   matematica attuariale;
   matematica finanziaria;
   modelli matematici per i mercati finanziari.
 Area dell'analisi economica:
   analisi economica;
   econometria;
   economia matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 6 giugno 1995
                                                           Il rettore